Misure a Sostegno della Liquidità
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

15 Apr - 2020

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI MISURE INTRODOTTE
DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 ("DECRETO LIQUIDITA")
PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE SOCIO-ECONOMICHE
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19


Premessa

In ragione della straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese nell'ambito dell'attuale contesto emergenziale per l'epidemia COVID-19, è stato emanato ieri (8 aprile 2020) il Decreto Legge n. 23 (d'ora in poi, anche soltanto "Decreto Liquidità") volto ad introdurre una serie di disposizioni favorevoli nell'ambito di maggior liquidità a sostegno delle imprese e di sospensione degli adempimenti tributari.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1)

Il Decreto Liquidità dispone la concessione da parte di SACE S.p.A. di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, finalizzate all'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle Imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19 da parte dei predetti istituti di credito.

Le garanzie da parte di SACE S.p.A.1, in concorso paritetico e proporzionale tra garante (cioè SACE S.p.A.) e garantito (cioè gli Istituti di Credito), sono concesse alle seguenti condizioni:

a) rilascio entro il 31 dicembre 2020 per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con facoltà di preammortamento fino a 24 mesi;

b) l'impresa beneficiaria con sede in Italia non doveva risultare presente, alla data del 31 dicembre 2019, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

c) l'importo assistito dalla garanzia non può superare il maggiore tra i seguenti elementi:
- il 25% del fatturato dell'impresa registrato nell'anno 2019, così come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi del predetto periodo di imposta;
- il doppio dei costi del personale dipendente dell'impresa relativo all'anno 2019, così come risultanti dal bilancio o da altra certificazione2;

d) la copertura della garanzia è pari:
- al 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- all'80% dell'importo del finanziamento per imprese con oltre 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro;
- al 70% dell'importo del finanziamento per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro 3;

e) l'impresa che beneficia della garanzia deve assumersi l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

f) l'impresa beneficiaria della garanzia deve assumersi l'impegno a che la stessa - nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene - non distribuisca dividendi e/o non riacquisti azioni nel corso del 2020;

g) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia, così come risultante da specifica attestazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

La garanzia concessa si intende a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile, e copre nuovi finanziamenti - per capitale, interessi ed altri oneri accessori - concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto (cioè a partire dal 9 aprile 2020).

Relativamente al rilascio delle garanzie a copertura di finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore di fatturato inferiore ad 1,5 miliardi di euro è prevista una procedura semplificata sul piano procedurale e documentale cui devono ottemperare le suddette imprese interessate al finanziamento.

L'efficacia della suddetta disposizione è comunque subordinata all'approvazione della Commissione Europea (cfr. art. 1, c. 12, del Decreto Liquidità).

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)

Il Decreto Liquidità mira ad assicurare la continuità nel'erogazione dei servizi e dell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari in un simile contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, favorendo la conclusione di contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità ordinariamente previste.

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (ovvero dal 9 aprile 2020) e fino al termine dello Stato di emergenza, i contratti conclusi con la clientela al dettaglio da parte degli Istituti di Credito sono efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata od altro strumento idoneo tale, comunque, da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)

1. Con riferimento al Fondo di Garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., allo scopo di assicurare una parziale assicurazione dei crediti concessi agli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, è prevista una deroga temporanea, fino alla data del 31 dicembre 2020, rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 2, c. 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Più in particolare, vengono temporaneamente previsti:

a) la concessione della garanzia a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per ogni singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

c) le imprese ammesse alla garanzia sono quelle con un numero di dipendenti non superiore a 499;

d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria fino a 72 mesi (ferma restando la preventiva autorizzazione della Commissione Europea). Per le medesime operazioni, la garanzia da riassicurazione è innalzata al 100% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia;

e) l'importo complessivo delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile4; oppure
- il 25% del fatturato totale dell'impresa beneficiaria del 2019; oppure
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi per le imprese che, pur non qualificabili come "piccole" o "medie" hanno un numero di dipendenti non superiore a 499;

f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, le operazioni di rinegoziazioni del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione allo stesso soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 10% dell'importo del debito oggetto di rinegoziazione.

2. Sempre a valere sul fondo del mediocredito centrale s.p.a., il decreto liquidità prevede inoltre che siano ammissibili alla garanzia con copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività risulti danneggiata dall'emergenza da COVID-19, come da autocertificazione ex art. 47 del d.p.r. 445/2000.

DEVE TRATTARSI DI FINANZIAMENTI:

- Che prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi;

- Di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, per come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata al momento della domanda di garanzia 5 e, comunque, non superiore ad euro 25.000,00.

Il tasso di interesse applicato tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.

Relativamente a tali operazioni, l'intervento del fondo centrale di garanzia per le pmi È concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e l'istituto di credito finanziatore eroga il finanziamento coperto da garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del fondo medesimo.

3. Le predette disposizioni sostituiscono ed abrogano in toto l'art. 49 del Decreto "Cura Italia" recante "Fondo Centrale di Garanzia per le PMI".

Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" (art. 12)

Il Decreto "Cura Italia" dello scorso 18 marzo 2020 prevede la possibilità di sospendere, per un periodo di 9 mesi, il pagamento delle rate dei mutui riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di lavoratori autonomi e liberi professionisti, che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della richiesta della sospensione e la predetta data del 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 (quale conseguenza delle misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il Decreto Liquidità è stato chiarito tra i destinatari della predetta misura agevolativa rientrano, oltre ai liberi professionisti ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, anche le ditte individuali e gli artigiani (di cui all'art. 27 del Decreto "Cura Italia").


1 Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui alla predetta disposizione è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta senza regresso.

2 Se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, il costo del personale da prendere a riferimento è quello atteso per i primi due anni di attività, documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa.

3 Per l'individuazione dei suddetti limiti, si fa riferimento ai dati su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

4 Nel caso di imprese costituite a partire dal 1^ gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

5 Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1^ gennaio 2019, il dato si desume da altra documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.