OCRI
Organismi di composizione della crisi d'impresa
Sistemi di allerta e gestione assistita della crisi d'impresa
Il D. Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, le cui principali disposizioni entreranno in vigore ad agosto 2020, riforma in modo organico e sistematico la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali, introducendo sistemi di allerta e gestione assistita della crisi d'impresa.
Tra le novità introdotte con il D. lgs. 14/2019 figurano gli OCRI, organismi che saranno istituiti presso le Camere di commercio ed a cui viene affidato il compito di gestire i procedimenti di allerta e assistere gli imprenditori nei procedimenti di composizione assistita della crisi.
Organismo
L’Organismo è costituito, in via esclusiva e obbligatoria, presso le CCIAA con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati e degli organi di controllo societari, gestire i procedimenti di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
L’organismo competente è quello della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa e opera tramite il referente, individuato nel Segretario generale della CCIAA, nonché l’ufficio del referente (che può essere costituito anche in forma associata da più CCIAA) e il Collegio degli esperti di volta in volta nominato.
Funzioni
Le segnalazioni degli organi di controllo delle imprese e dei creditori pubblici qualificati sono effettuate alsuperamento di determinate soglie rispettivamente di indicatori di crisi (definiti con cadenza triennale dal CNDCEC) edi debiti IVA, contributivi e erariali. Tali segnalazioni sono avanzate all’OCRI costituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa (art. 16, co 2) solo dopo l’esito negativo di una fase di confronto con l’organoamministrativo dell’azienda o di inadempiente superamento del termine di 90 gg. dalla scadenza del debito nel secondo caso.
La gestione della procedura presuppone l’istituzione di un nuovo ufficio presso le Camere di commercio, l’ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata, in grado di garantire: la verifica dei presupposti necessari per l’attivazione della procedura; il rispetto dei tempi; la gestione del Collegio che deve essere individuato di volta in volta; l’invio dei flussi delle informazioni ai soggetti segnalanti; l’assistenza al debitore; il rapporto con il Tribunale.
Nomina
Il Collegio viene nominato senza indugio dal referente ed è composto da 3 esperti (art. 17, co 1) tra quelli iscritti nell’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza tenuto dal Ministero della giustizia (art. 356): uno designato del Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del luogo in cui si trova la sede dell’impresa; uno designato dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente; uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco che annualmente le associazioni imprenditoriali dovranno trasmettere all’organismo.