Crisi e risanamento delle imprese
Risoluzione dell’esposizione debitoria
Risanamento dell’esposizione debitoria e accordo di ristrutturazione del debito
Per intervenire al risanamento dell'azienda, ovvero la risoluzione dell’esposizione debitoria ed il riassetto dell'equilibrio della situazione finanziaria dell’impresa facciamo riferimento all’art. 67, comma 3, lett. d) del regio decreto 267/1942 che afferma:
“Non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e adassicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettera a) e b), ai sensi dell’art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile”.
Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis annuncia che l’imprenditore in caso di crisi può richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti pattuito con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione scritta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) sull’attuazione dell’accordo stesso, con specfica referenza alla sua idoneità per garantire l'esatto e costante pagamento dei creditori estranei.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese etra in vigore dal giorno stesso della sua manifestazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditoriper titolo e causa anteriore a tale data non possonoiniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sulpatrimonio del debitore. I creditori e ogni altro interessato possono opporsi entro gli stessi trenta giorni dalla pubblicazione ed il tribunale provvede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.