Assetto organizzativo 2086
Crisi d'Impresa
Crisi d'Impresa e Insolvenza - assetti organizzativi, amministrativi e contabili
Gli ultimi aggiornamenti sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza sono enunciati nel co. 2 dell’art. 2086 c.c.
Per assetto organizzativo si intende insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti.
Le ultime modifiche del codice civile in materia di assetto organizzativo prevedono quanto segue: nel caso delle società di persone, è stata stabilita la sostituzione del co. 1 dell’art. 2257 c.c., al fine di stabilire che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086, co. 2, c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale: rimane, naturalmente, confermato che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.