Albo dei gestori
crisi e insolvenza delle imprese
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” stabilisce che il professionista indipendente (attestatore), incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo, deve essere nominato dal debitore e debba soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni (art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019, applicabile dal 15 agosto 2020):
– essere iscritto all’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza (art. 356 del DLgs. 14/2019, già in vigore), e nel registro dei revisori legali;
– essere in possesso dei requisiti previsti, per i sindaci delle società di capitali, dall’art. 2399 c.c. (“Cause d’ineleggibilità e di decadenza”);
– non essere legato all’impresa, e neppure ad altre parti interessate all’operazione di risanamento o ristrutturazione, da rapporti di natura personale o professionale;
– il professionista, e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale, non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di gestione e controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
La principale novità sulla nomina del professionista indipendente è rappresentata dalla necessità di essere iscritto nell’Albo dei gestori: l’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42
Il richiamo all’iscrizione nell’Albo dei gestori determina l’assolvimento di specifici obblighi formativi (art. 356 comma 2 del DLgs. 14/2019) ed anche il coinvolgimento di una platea più vasta, in quanto estesa ai soggetti sino a oggi individuati dalla lett. c) dell’art. 28 comma 1 del RD 267/42, e compresi nel nuovo art. 358 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019: si tratta, pertanto, di coloro i quali abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta, nei loro confronti, una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.