Limiti per liquidazione giudiziale
Procedura fallimentare per un Imprenditore

20 Nov - 2019
La riforma del fallimento vagliata dal Governo ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali in maniera tale da consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale.

Chi può essere assoggettato a tale procedura? Presupposti e Requisiti

La procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore, secondo la legge fallimentare, può essere aperta, solo se sussistono presupposti e requisiti precisi (oggettivi, soggettivi e dimensionali), riassumibili nei seguenti punti:

Presupposto soggettivo

Secondo la legge fallimentare, la premessa soggettiva decreta che “a fallire possono essere le imprese private (sia ditte individuali, sia società), che esercitano un’attività commerciale, come produzione di beni e servizi, banche e assicurazioni, trasporto, intermediazione.” Sono esenti dal fallimento gli enti pubblici, le imprese non commerciali, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli ed i soggetti che lavorano in proprio o con membri della famiglia.

Presupposto oggettivo

Lo stato di insolvenza è lo stato di partenza oggettivo per aprire la procedura di liquidazione giudiziale. Con insolvenza in particolare si fa riferimento all’irrealizzabilità dell’imprenditore, a soddisfare le proprie obbligazioni di natura economica (per esempio i pagamenti) o materiale (ad esempio la consegna di merci), o comportamenti come irreperibilità, latitanza, chiusura dei locali, trafugamento.

L’attivo patrimoniale

L’attivo patrimoniale è uno dei tre limiti dimensionali, che consente all’imprenditore di evitare la liquidazione giudiziale. L’imprenditore non ricadere nella fattispecie in oggetto deve aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale e l'attivo patrimoniale annuale non superiore a trecentomila euro.

I ricavi lordi

Il secondo dei tre limiti dimensionali si riferisce ai ricavi lordi: l’imprenditore per evitare la liquidazione giudiziale deve aver realizzato, durante i tre anni precedenti di esercizio, la data di presentazione dell’istanza, ricavi lordi non superiori a duecentomila euro. Suddetti ricavi sono quelli raggiunti in ogni anno e non una media dei tre anni di esercizio. Basta superare la soglia anche per un solo anno per poter essere soggetti alla procedura.

I debiti

I debiti sono il terzo limite dimensionale: l’imprenditore per evitare la liquidazione giudiziale deve avere debiti per un totale non superiore a cinquecentomila euro, alla data della presentazione dell’istanza.